Sede AOP - BARI
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(Giallo avorio intenso 2008)
 
STATUTO
dell’Associazione Ornitologica Culturale
Ente non commerciale senza fine di lucro
  
denominata
 “ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI PUGLIESI”
A.O.P. - BARI

T I T O L O   I°

COSTITUZIONE  E  FINALITA’

Art. 1 - E’ costituita l’Associazione Ornitologica Culturale denominata:

 “ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI PUGLIESI ”
A.O.P. - BARI

Ente non commerciale senza fine di lucro – ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.).

Art. 2  - L’Associazione Ornicoltori Pugliesi - ente non commerciale senza fine di lucro - ha durata illimitata, ha sede in Bari, è apolitica, apartitica ed aconfessionale ed elegge il suo domicilio fiscale presso la sede dell’Associazione medesima.

Art. 3 - L’Associazione Ornicoltori Pugliesi - ente non commerciale senza fini di lucro - è costituita al fine di perseguire le sotto elencate finalità:
  • Si prefigge di propagandare l’amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite degli Allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento – sia a scopo ornamentale che espositivo – riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione. Si interessa quindi, della loro protezione e dei connessi problemi ecologici ed ambientali;
  • la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, sono escluse le attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti;
  • la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo del patrimonio ornitologico autoctono ed esotico e lo studio ai fini della loro salvaguardia delle specie protette, attraverso l’allevamento amatoriale ed ornamentale;
  • assistere i propri Soci nei loro allevamenti;
  • promuovere ed allestire esposizioni o mostre ornitologiche per propria iniziativa o della F.O.I.;
  • istituire periodici incontri di studio, convegni e corsi a contenuto didattico-divulgativo destinati ai propi Soci ed ai Soci della F.O.I.;
  • elaborare progetti educativi sull’allevamento amatoriale ed ornamentale del canarino e di  divulgazione del patrimonio ornitologico autoctono ed esotico per le scuole, centri sociali,  associazioni ecc.;
  • cooperare con altri Enti per la conservazione dell’avifauna stanziale ed in particolare di quella del territorio;
  • gestire aree protette assegnate ad essa da Provincia, Regione, Stato o privati;
  • favorire i Soci, nei limiti delle possibilità, nell’approvvigionamento di mangimistica, attrezzature e tutto quant’altro occorrente per l’attività istituzionale.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.

 T I T O L O  II°

SOCI – CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE – TESSERAMENTO
 
Art. 4 - Per ottenere l’iscrizione all’Associazione Ornicoltori Pugliesi – ente non commerciale senza fine di lucro - il richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo che accoglierà o respingerà la richiesta. Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato di conseguire e di obbligarsi ad osservare il presente Statuto, quello della F.O.I. e tutte le disposizioni sociali e federali. Le domande dei minori dovranno essere firmate,  per accettazione, da un genitore o da chi ne fa le veci.
La qualifica di Socio si assume con l’iscrizione nell’apposito registro di cui all’art. 24 del presente Statuto.
Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato, essi sono tenuti a versare in unica soluzione, all’atto dell’iscrizione, la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, la quota spettante alla F.O.I. e, se socio allevatore, l’importo degli anellini eventualmente richiesti.
La qualifica di Socio è strettamente personale e non trasmissibile per nessun motivo e nessun titolo. La durata della qualifica di socio è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Tutti i Soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

Art. 6 - I Soci dell’Associazione Ornicoltori Pugliesi – ente non  commerciale senza fini di lucro -  si dividono in:

  • SOCI ORDINARI:
  1. Soci  allevatori;
  2. Soci non allevatori;
  3. Soci juniores allevatori;
  4. Soci juniores non allevatori.
  • SOCI ONORARI:
La qualifica di Socio Onorario è conferita con delibera del Consiglio Direttivo a quelle persone che abbiano particolari meriti e che abbiano contribuito, in qualche modo, al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
I Soci allevatori hanno l’obbligo di iscriversi, a cura dell’Associazione, al Registro Nazionale Allevatori (RNA) secondo le modalità stabilite dallo statuto F.O.I..
I Soci juniores sono coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, verseranno le quote associative, così come deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto, non potendo tuttavia esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo, se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.
Tutti gli associati sono obbligati a versare le “quote associative” e le “somme aggiuntive” così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi agli associati.
 
Art. 7 – L’appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto attribuisce:
  • Il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
  • Il diritto di voto per l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
  • Il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie, nonché per l’elezione ad ogni carica prevista dal medesimo;
il tutto senza limitazione alcuna.
 
Art. 8 – I Soci cessano di appartenere all’Associazione per:
  1. RECESSO;
  2. SCIOGLIMENTO;
  3. ESPULSIONE.
La domanda di recesso deve essere inviata al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare.
La cessazione per scioglimento si verifica in caso di scioglimento dell’Associazione.
L’espulsione è il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci che:
  • disattendono le disposizioni del presente Statuto, di quello della F.O.I. e loro deliberazioni;
  • fomentino dissidi e disordini fra i Soci e siano elementi di disgregazione;
  • si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali e federali decorsi quattro mesi dall’inizio dell’anno solare.

 T I T O L O   III°

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
  
Art. 9 – Sono organi dell’Associazione:
  1. L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
  2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  3. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Tutte le cariche sono gratuite.
 
 Art. 10 – L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, essa è costituita dai Soci i quali hanno tutti i medesimi diritti/poteri di intervento e di voto.
Le sue deliberazioni, a norma di legge e del presente Statuto, vengono espresse per alzata di mano e vincolano tutti i Soci.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i Soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente Statuto che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, tutti con il medesimo diritto di parola, ai sensi dell’art.2532, comma 2, Codice Civile.
Fanno eccezione i Soci juniores per i quali il diritto di voto attivo e passivo viene esercitato con le modalità di cui all’art.6 del presente Statuto.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario preventivo dell’anno in corso. Detti bilanci sono depositati presso la Segretaria dell’Associazione a disposizione di ciascun socio che può prenderne visione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni tre anni per rinnovare gli Organi Sociali che sono:
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Collegio dei Revisori dei conti.
L’Assemblea ordinaria può anche essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o se un terzo dei Soci ne faccia richiesta motivata.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi.
L’Assemblea straordinaria è convocata da deliberazione del Consiglio Direttivo per l’esame di modifica allo Statuto o per gravi circostanze; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di 1/3 (un/terzo) dei soci tesserati.
Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio, il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammontano a n° 1 (uno).
L’Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo, sia in prima che in seconda convocazione, pari a 2/3 (due/terzi) degli associati iscritti alla data della delibera nell’apposito libro dei soci di cui all’art.24 del presente statuto.
Il Socio, che non potesse intervenire personalmente, sia per l’Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, può conferire delega ad altro socio; il numero di deleghe conferibili al singolo Socio ammonta a n° 1 (uno).
 
Art. 11- Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie vengono convocate per affissione di apposito avviso di convocazione in bacheca ed a mezzo di lettera semplice con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data fissata contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della 1a e 2a convocazione.
La seconda convocazione deve aver luogo secondo quanto stabilito dalle norme vigenti del Codice Civile.
Copia del verbale di ogni assemblea sarà affissa in bacheca.
 
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) membri, Soci effettivi e maggiorenni eletti dall’Assemblea dei Soci e dura in carica per tre anni.
Subito dopo le nuove elezioni, i neo consiglieri eletti, riuniti in tale scopo dal Presidente dell’Assemblea, eleggono il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
 
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea generale a scrutinio segreto. Possono far parte del Consiglio Direttivo soltanto i Soci iscritti e tesserati da almeno 12 (dodici) mesi.
I Consiglieri uscenti possono essere rieletti. A parità di voti, viene eletto il Socio più anziano iscritto alla F.O.I. ed in caso di parità sarà nominato il socio più anziano di età.
 
Art. 14 – Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione Ornicoltori Pugliesi.
Egli presiede il Consiglio Direttivo ed ha il dovere di convocare l’Assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione della presentazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Art. 15 – Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni e, in di lui assenza, per mancanza temporanea o per di lui incarico, lo rappresenta e sostituisce.

Art. 16 – Il Segretario è tenuto all’osservanza delle formalità richieste dalla Statuto, redige i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene il registro dei Soci al corrente.

Art. 17 – Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione, sia per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci, che saranno a sua cura compilati.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo viene convocata dal Presidente per:
  • deliberare le misure e le modalità di pagamento delle quote sociali;
  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo redatto dal Tesoriere;
  • deliberare l’accettazione o il rigetto delle domande di iscrizione;
  • autorizzare l’organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni fissandone il calendario;
  • promuovere l’adesione dell’Associazione agli organi federali e designare i propri rappresentanti;
  • partecipare a congressi, convegni ecc. di carattere ornitologico nazionale ed internazionale;
  • promuovere ed esplicare tutte le attività che possono valorizzare, sviluppare e migliorare l’ornitologia del territorio;
  • attribuire incarichi ai Soci al di fuori dell’ambito consigliare. Detti incarichi sono svolti gratuitamente;
  • quant’altro previsto nell’art. 3 del presente statuto.

Art. 19 – I membri del Consiglio Direttivo che, senza darne giustificato motivo, si asterranno dal partecipare alle sedute consiliari  per tre volte consecutive si intendono dimissionari.

Art. 20 – Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In particolare esso dovrà anche controllare che tutte le spese siano attinenti agli scopi sociali previsti nello Statuto dell’Associazione, che comunque corrispondano in qualità e quantità a quelle previste nel bilancio preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci; controlleranno inoltre che ogni spesa rilevante, complessivamente tendente ad uno stesso scopo, sia stata preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzata.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.
 
Art. 21 – Le votazioni per le elezioni del  Consiglio Direttivo e per i Revisori dei Conti vengono effettuate a scrutinio segreto.
I verbali delle votazioni vengono firmati dal Presidente e dal Segretario del seggio elettorale.

T I T O L O  IV°

PATRIMONIO E RISORSE

 Art. 22 – Il patrimonio dell’Associazione Ornicoltori Pugliesi - ente non commerciale senza fine di lucro -  è costituito:

  • dai proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;
  • dalle tasse di affiliazione;
  • dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
  • da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
  • da proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, non saranno mai distribuiti direttamente o indirettamente tra i Soci, a qualsiasi categoria essi appartengono, e dovranno essere destinati alla finalità istituzionali previste dal presente Statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta di approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario.

 T I T O L O  V°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Per il buon funzionamento dell’Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri contabili fiscali previsti obbligatoriamente a norma di legge, anche i seguenti libri associativi:
  • libro degli Associati;
  • libro dei verbali del Consiglio Direttivo:
  • libro verbali assemblea dei Soci;
  • libro di cassa.

Art. 25 – Per la natura e la finalità dell’Associazione l’eventuale risultato positivo dell’esercizio economico finanziario non può dar luogo ad utili ripartibili.

Art. 26 – Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.
Nell’eventualità che la compagine Associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell’Associazione con le modalità di seguito indicate.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/92 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotta le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai Soci e contabilizzate nell’apposito libro cassa sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti.

Art. 27 – Per quanto riguarda il rapporto tra l’Associazione e la F.O.I. restano fermi tutti i punti dello Statuto Federale.

Art. 28 – In caso di controversie giudiziarie si nomina competente solo ed esclusivamente il Foro di Bari, salvo che con i rapporti con la F.O.I..

Art. 29 – Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni e le norme di legge in vigore sull’argomento.

BARI lì, 20 giugno 1998

 IL SEGRETARIO                                              IL PRESIDENTE
 Vincenzo Valori                                              Ernesto Barraja
 

Immagine casuale

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